Tax court process extinguished by statutory time limit; no hearing fixed; costs borne by advance payer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax court declared the proceedings extinguished because neither party requested a hearing before the statutory deadline expired on December 31, 2020. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request for a hearing under the relevant decree, leading to the automatic termination of the case. Consequently, the court ruled that the procedural costs remain the responsibility of the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: When parties fail to request a hearing within the prescribed period for simplified tax dispute resolution, the process extinguishes automatically, and costs remain with the advance payer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 17340/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Ashland Italia S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv. Barbara Fai, Gianfranco Di Garbo, Francesco Florenzano e Guido Brocchieri, con domicilio eletto in Roma, viale di Villa Massimo, n. 57, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 175/35/2013, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R1P033H01122 ed all'atto 06820080157913980000.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma IL CANCELLIERE ESPERTO