Court declares tax dispute extinguished due to failure to request simplified settlement within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax proceeding extinguished because the taxpayer failed to request the simplified settlement procedure before the statutory deadline. The Regional Tax Commission had already ruled on the matter, but the taxpayer did not utilize the expedited path provided by the 2018 tax reform. Consequently, the court applied the law stating that proceedings automatically expire if the specific request is not made within the prescribed time limit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished by expiration of the deadline for requesting the simplified settlement procedure, unless the parties specifically request a hearing to fix the date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 10087/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e d fende; contro Embraco Europe S.r.I., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guglielmo Maisto, Vania Petrella e Paola Albano, con domicilio eletto in Roma, piazza d'Aracoeli, n. 1, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1315/6117, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TSB030200132/2015.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pgr:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente 3'la declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicemb -e 202(,, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comrna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E, del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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