Tax court process extinguished by statutory time limit; parties must request hearing under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party filed a request for hearing by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer argued for simplified tax definition procedures, while the tax authority contested the procedural timeline. The court ruled that the statutory silence on the request triggered automatic extinction, leaving the process void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13 d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3 c.p.c.: When the specific statutory deadline for requesting a hearing expires without action, the proceeding extinguishes automatically, and the parties must explicitly request the hearing's scheduling under the general civil procedure rules to revive the process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ricorso iscritto al n. 19344/2018 R.G. proposto da Nlontepagani Rina, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cesare Glendi e Luigi Manzi, con domicilio eletto in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 1784/3/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TL701A300522/2015.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle per:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente la declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n, 119 del 2018, il processo si è /--/- estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornrna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. €. del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma si dente DEP -ATO tN CANCELLERIA - i O MAG 2021 CANCELLIER E P FO IL CANCELLIE RTO Vnconze Pio Massimilia si ,Vinc;:.n:() F