Tax court process extinguished by statutory time limit; no party requested hearing extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax court process was extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline expired. The appellant, Luna Communications Italia S.r.l., challenged a regional tax commission decision regarding a simplified tax definition procedure. The court ruled that since no extension request was filed, the proceedings terminated automatically, leaving the costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if the statutory period for requesting a hearing extension passes without such a request, and the costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 16338/2014 R.G. proposto da Luna Communications Italia S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Coppola, con domicilio eletto in Roma, via Pieve di Cadore n. 30, villino 56/58, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Ussani D'Escobar; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 506/15/2013, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TFM03042202/2011.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma r DI2OSITATO N CANCELLERIA ,I O 1AA G 2022 oC.g. N CANCELLIERE Vincenzo Pio Massimi IL CANCELLIERE S RTO li