Court declares tax proceeding extinguished due to failure to request simplified definition within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax proceeding extinguished because the taxpayer failed to request the simplified definition procedure by the December 31, 2020 deadline. The plaintiff argued for a review of the tax assessment, while the opposing party contended that the statutory time limit had strictly expired. The court ruled that since no request for the simplified procedure was filed within the prescribed period, the process legally terminated, leaving the plaintiff responsible for any advanced costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished if the taxpayer fails to request the simplified definition procedure within the statutory deadline, terminating the litigation and assigning costs to the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 29203/2017 R.G. proposto da Franco Caruso Marmi e Graniti S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Giontella, con do -nicilio eletto in Roma, via Cardinal de Luca, n. 10, presso lo studio dello stesso; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; )3 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Reg cnale della Sicilia, Sezione Staccata di v9 11/ Catania, n. 4262/18/16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R3U030100020.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuante ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle IDE ri ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente a la declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comria dell'ari:. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E , del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO à I A , Roma DEPOSITATO IN CANCELLERIA 0 6 MAG 2022 I _CANCELLIER