Italian tax court process extinguished due to statutory time limit lapse without party intervention.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because the statutory deadline for resolution passed without the opposing party requesting a hearing. The Agency of Revenue argued for dismissal based on the lapse of time, while the taxpayer had submitted a simplified resolution request but failed to act within the required period. The court ruled that the process automatically terminates upon the expiration of the term, leaving procedural costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11, comma 10 DL n. 50/2017; Art. 391 cod. proc. civ.: The tax litigation process extinguishes by operation of law upon the expiration of the specified time limit if no request for hearing is filed, and procedural costs remain the responsibility of the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ETO Sul ricorso iscritto al n. 28157/15 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; contro Kone S.p.A. rappresentata e difesa dagli Avv. Angela Sirignani e Vincenzo Donnamaria, domiciliato ai fini del procedimento in Roma, Piazza delle Muse n. 8, presso lo studio degli stessi; avverso la sentenza n. 3539/07/2015 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, pronunciata con riferimento all'avviso di accertamento n. TMB066P00675/2013; vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositata dall'Agenzia delle Entrate il 23/03/2018; vista l'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte in data 07/06/2019 e corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 cit. e senza , che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; 1C4c • 1 considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l'art. 391 cod. proc. civ.;
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Si comunichi. Roma, c(, 11 0P.30S11ATO Q io