Court declares tax dispute extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing by the December 31, 2020 deadline. The plaintiff argued for a simplified settlement procedure, while the defendant contended the process should continue. The court ruled that without an explicit request for a hearing, the statutory time limit expired, terminating the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23/10/2018 n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished if the parties fail to request a hearing within the prescribed term, with procedural costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6156/2017 R.G. proposto dall'Istituto delle Suore di Maria Consolatrice rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michele Procida e Salvatore Mileto, con domicilio eletto in Roma, via G.B. Vico n. 22, presso lo Studio legale tributario Santacroce - Procida - Fruscione; contro Roma Capitale, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina; 0nLk° avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5108/3/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 107296708.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 214 2'02Z i Il Pres - DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 O APR 2022 IL