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Decreto — n. 12503/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax dispute dismissed as process extinguished by deadline lapse under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 12503/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court dismissed the tax authority's appeal because the administrative procedure expired on December 31, 2020, without a request to fix a hearing date. The taxpayer failed to submit a request for simplified dispute resolution within the statutory timeframe, leading to the automatic extinction of the proceedings. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving the costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; When the statutory deadline for requesting simplified dispute resolution expires without a request to fix a hearing, the administrative process extinguishes by operation of law.

Parole chiave

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administrative extinction simplified dispute resolution statutory deadline lapse tax procedure termination cost allocation rules differimento dell'imposizione assistenza amministrativa fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 of D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 of the Civil Procedure Code
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

CRETO sul ricorso iscritto al n. 28646/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Miele Srl. Miele Francesco e Miele Cristofaro, rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Cantelli, con domicilio eletto in Roma, via Carlo Mirabelle, n. 26, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 7726/07/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TF3010202436/2014, TF3030202427/2014 e TF3010202434/2014.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIA