Tax dispute dismissed as process extinguished by deadline lapse under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the tax authority's appeal because the administrative procedure expired on December 31, 2020, without a request to fix a hearing date. The taxpayer failed to submit a request for simplified dispute resolution within the statutory timeframe, leading to the automatic extinction of the proceedings. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; When the statutory deadline for requesting simplified dispute resolution expires without a request to fix a hearing, the administrative process extinguishes by operation of law.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
CRETO sul ricorso iscritto al n. 28646/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Miele Srl. Miele Francesco e Miele Cristofaro, rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Cantelli, con domicilio eletto in Roma, via Carlo Mirabelle, n. 26, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 7726/07/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TF3010202436/2014, TF3030202427/2014 e TF3010202434/2014.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIA