Italian tax court declares process extinguished due to failure to request simplified dispute resolution by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency failed to submit the necessary application for simplified resolution, and no objection to the definition was filed. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes if parties do not request simplified dispute resolution within the statutory deadline, unless they subsequently request a hearing.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 23090/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro De Rose Umberto, Mascherpa Ersilia, De Rose Forniture e servizi srl in liquidazione e Stabilimento Tipografico De Rose snc di Umberto De Rose e C, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Falcone e Giuseppe Falcone, con domicilio eletto in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 287, presso lo studio dell'Avv.
Antonio Iorio; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 662/1/16, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TD3010203400, TD3010203401, TD3020203397 e TD3030203432. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.I. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma EAR.251 • ente IL CANCELLEERE ESPERTO Dott.s