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Decreto — n. 11397/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax proceeding extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 11397/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing before the end of December 2020. The Regional Tax Commission had previously denied the simplified settlement request, but the statutory deadline for initiating proceedings had passed without action. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax proceeding for simplified settlement extinguishes automatically if no party requests a hearing within the prescribed deadline, unless a specific request is made to fix the hearing date.

Parole chiave

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tax proceeding extinction simplified settlement procedure statutory deadline failure tax litigation termination procedural time limit imposta sui profitti in capitale imposta immobiliare tassa di promozione del turismo

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
24338, 24350, 24352 e 24353 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 14975/2017 R.G. proposto da Promozioni )mmobiliari 4enerali Prim spa, rappresentata e difesadagli Avv.ti Melpignano Carlamaria e Coluccia Maria Assunta, con domicilio eletto in Roma, via Claudio Monteverdi, n. 16, presso lo studio di quest'ultimi; contro Roma Capitale, con sede in Roma, in persona della Sindaca pro tempore, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, presso l'Avvocatura Capitolina, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 8659/1/16, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. 24338, 24350, 24352 e 24353 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del rb processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 24 2c22 Il Presi ente IL CANCELLIERE ESPERTO D