Italian court declares tax dispute process extinguished due to failure to request simplified settlement by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by December 31, 2020. The Revenue Agency sued the liquidated company regarding an income tax assessment, but the taxpayer failed to submit the necessary request for the special procedure defined in the 2018 decree. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party that had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The process extinguishes by time lapse if the request for simplified settlement is not filed within the statutory deadline, unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 813/2017 R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona dei Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Il Taschino Di M. Di Prima & F.Lli Sas In Liquidazione, Di Prima Carmelo, Di Prima Maurizio e Di Prima Stefania Maria rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ingarao Massimo e Campione Rosario con domicilio eletto in Catania, via S. Maria di Betlem, n. 18, presso lo studio di quest'ultimi; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia sez. staccata di Catania n. 2106/17/16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TYS02D101497/10.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'ad, 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma