Italian tax court declares process extinguished due to missed deadline for simplified settlement request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party submitted the required settlement request by December 31, 2020. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's appeal, but the statutory deadline for initiating the simplified settlement procedure had passed without action. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure is extinguished by the expiration of the deadline for submitting the settlement request, unless the parties request a hearing to declare extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 22077/2016 R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Rheinmetall Italia Spa rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marini Giuseppe e Perrone Leonardo con domicilio eletto in Roma, via Giuseppe Mercalli, n. 11, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1143/22/16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TK7030204110.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle par:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 15-3.2e_ Presidente IL CANCELLIERE