Italian tax court process extinguished by statutory time limit under Article 6 of D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished after the statutory deadline expired without a request for hearing. The Regional Tax Commission had issued a decision in 2016, but neither the tax authority nor the company requested a hearing under Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018 by December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13 d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if no request for hearing is filed within the prescribed period, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 24682/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Saint Germain Boutique S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Farace, con domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni n. 110, presso lo studio dell'Avv. Marco Machetta; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1794/11/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9B03RE05275/2014.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2-1 Hi221 I yesidente .... ..03.1.2,02z IL CANCELLIERE ESPERTO