Court declares tax proceeding extinguished due to failure to request simplified settlement within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's request for this simplified process, which the opposing party subsequently appealed. The court ruled that without a timely request for the simplified procedure, the litigation process automatically expired, leaving the costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; The tax proceeding is extinguished if neither party requests the simplified settlement procedure within the statutory deadline, and the process terminates automatically without the need for a formal ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ETO sul ricorso iscritto al n. 22030/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Caporaso Ubaldo e Caporaso Maria Gabriella, quali eredi di Caporaso Gennaro, rappresentati e difesi dall' Avv. Senatore Alessandro con domicilio elletto in Roma, via Livorno, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Alvarez De Castro Valerio; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1615/47/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 07107120140123127640000.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le hai anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma a 1/14. 0,2 20 2 Il Present_ ‘y DEFC: rATO ipd CANCV;t_