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Decreto — n. 8853/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax dispute dismissed as process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 8853/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the Revenue Agency failed to file the necessary request under Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018 to extend proceedings. Consequently, the court ruled the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: The process extinguishes automatically if the parties fail to request a hearing within the prescribed term, unless a specific request is filed to fix the hearing date.

Parole chiave

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process extinguishment tax dispute statutory deadline hearing request procedural termination contenzioso tributario arretrati d'imposta esame degli atti fiscali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, para. 13 D.L. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 24832/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Babini Emilio e Babini Enrico (quali eredi di Babini Anna Lucia) e Melandri s.r.I., rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Vincenzi, con domicilio eletto in Roma, via Borgognona, n. 47, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Brancadoro; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna n. 948/12/2017, pronunciata con riferimento all'atto n. 20081T000418000.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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