Italian tax court dismisses appeal due to pending simplified payment procedure and lack of proof of first installment payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a tax assessment order. The taxpayer argued for a simplified payment procedure, but the court found no clear documentation proving the payment of the first installment required for this measure. Consequently, the court ordered the case to be remitted to a new hearing to verify the procedural status before deciding on the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 115/2017; Art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 115/2017: When a simplified payment procedure is pending and the first installment has not been proven, the tax appeal must be remitted for further examination rather than dismissed outright.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13099/201é R.G., proposto DA Soresini Patrizia, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Marco Todeschini, con studio in Milano, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: luca.todeschini@milano.pecavvocati.it), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, jappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano il 19 novembre 2015 n. 4986/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 gennaio 2022 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;udito per la controricorrente l'Avv. Alfonso Peluso, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso; in subordine, ricorrendone le condizioni, per la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, stante la sopravvenienza della definizione agevolata; rilevato, preliminarmente, che occorre verificare lo stato della procedura di definizione agevolata, la cui domanda è stata proposta dalla contribuente con riferimento alla impugnata cartella di pagamento, non risultando dalla documentazione prodotta - in maniera chiara ed inequivoca - l'attestazione di pagamento della prima rata dell'importo dovuto; ritenuto, pertanto, che si deve rinviare la causa a nuovo ruolo, non essendo possibile addivenire alla decisione dell'impugnazione;
P.T.M.
1. invita le parti a documentare lo stato della procedura di definizione agevolata;
2. assegna a tale scopo termine tt, 90 „LfieAt CP L (22k Ok.".k 3. (A-Q_An-n b-<nrinvia il procedimento a nuovo ruolo; \ 4. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso a Roma il 19 gennaio 2022. IL PRESIDENTE DEPOSITATO IN CANCELLERIA Dott. zo D