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Decreto — n. 6077/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 6077/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax dispute process extinguished because neither party requested a settlement within the deadline set by Article 6 of D.L. 119/2018. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's request for simplified resolution, and the tax authority argued the process should continue despite the lapse. The court ruled that without an explicit request to fix the hearing date, the procedural term expired automatically, terminating the case and leaving costs with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if parties fail to request a hearing date within the specified period, unless a specific request is made to fix the session.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified resolution deadline D.L. 119/2018 application hearing date request procedural time limit ritiro dell'istanza giudiziaria abbandono del procedimento procedura di liquidazione dei conti

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
TQ9033T01939/14, TQ9033T01940/14, TQ9033T01941/14 e TQ9033T01943/14 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
TQ9033T01939/14, TQ9033T01940/14, TQ9033T01941/14 e TQ9033T01943/14 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 27185/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Green Power System Srl rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicodemo Massimiliano, Nicodenno t Luca e Grassi Paolo con domicilio eletto in Roma, via Avezana, n. a, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 417/5/17, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TQ9033T01939/14, TQ9033T01940/14, TQ9033T01941/14 e TQ9033T01943/14 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma z 2 DEPOSITATO IN CANCELLERIA °110. 2 FEB. 2022 IL FJNZIONAR1O