Italian tax court dismisses appeal as tax procedure extinguished by statutory time limit expiration in 2020.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because neither party requested the special settlement procedure by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary application under Article 6 of Law No. 119/2018, causing the process to terminate automatically. Consequently, the appeal against the regional tax commission's decision was rejected as the underlying proceedings no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: If the parties fail to request the special settlement procedure within the statutory deadline, the tax litigation extinguishes automatically, and any subsequent appeals are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26824/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Aquila CPV Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Giustino Micochero, con domicilio eletto in Roma, Via Val di Cogne, n. 22, presso lo studiRdell'avv. Antonio Voci; sq ryn o rex. i i Alota‹',., — el" --)10 c avverso/ la sentenzth della Ca6mmissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo n. 416/01/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 20121T004928000/14.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma , Il Presidente DEPOSITATO IN CANCiJLERjA oggi, ... L 4J F E 82