Tax appeal dismissed as process extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018 Article 6.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing extension by the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer and the Revenue Agency failed to file the necessary request for hearing fixation under Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the court ruled that the process was legally dead despite the initial filing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if the parties do not request the fixing of the hearing within the prescribed term, terminating the litigation automatically.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 25315/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Michetti Laura e Michetti Roberta, rappresentate e difese dall'avv. Marco La Motta e dall'avv. Ciccotti Simone, con domicilio eletto in Roma, Via Lucrezio Caro, n. 62, presso lo studio dei predetti legali; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1775/38/2016, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TK5011P04930 e TK5051P5001, Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO