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Decreto — n. 3678/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as tax procedure extinguished by statutory time limit expiration.

Numero d'incarto Decreto — n. 3678/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request under Article 6 of the 2018 tax reform decree, causing the process to terminate automatically. Consequently, the court dismissed the appeal against the regional commission's decision, noting that procedural costs remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes by time limit if parties do not request a hearing extension, and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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tax procedure extinction statutory time limit hearing extension request procedural costs allocation tax reform decree 2018 civil procedure code automatic termination differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è teb' estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 6166/2019 R.G. proposto da Giovanni Colucci, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Marino, con domicilio eletto in Roma, Via Ruffini, n. 2, presso lo studio del medesimo legale; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Re gionale del Lazio n. 5540/01/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TK501R904437.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge .17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;

ìt.7y che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del dl. n. 119 del 2018, il processo si è teb' estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. w 2 O 2.-/ DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma - O 2- Il Presidente DEPOS