Tax court process extinguished due to failure to request settlement within deadline under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement hearing by the December 31, 2020 deadline. The plaintiff, Longhi Fabio, argued for a favorable tax definition, while the tax agency contended the procedural silence warranted termination. The court ruled that without an explicit request for settlement, the statutory time limit expired, terminating the proceedings and leaving costs on the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes by expiration of the settlement request deadline unless parties explicitly request a hearing, and costs remain with the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 19651/2016 R.G. proposto da Longhi Fabio, rappresentato e difeso dall'Avv. Boncristiano Michele, con domicilio eletto in Roma, via Poma, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Valle Raniero; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 41/1/16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TQY01T201372/10.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha présentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 237 • DEPOSITATO IN CANqLERIA oggi, ..1111.E.5 10?.. eill...••••••