Cassation declares tax proceeding extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by the 2018 tax reform law. The Revenue Agency and the taxpayer failed to file the necessary request before December 31, 2020, despite the possibility of declaring extinction. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving procedural costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. n. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The tax proceeding is extinguished by the lapse of the deadline for requesting a hearing, unless the parties specifically petition for the scheduling of the session.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 15862/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Farneti Floríano, rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Califano, con domicilio eletto in Roma, via F. Denza, n. 20, presso lo studio degli Avv.ti Lorenzo Del Federico e Laura Rosa; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 3123/1/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. THQ013000484.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai finì della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle partì ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi ditale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.f. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma j 2Ù22, DEPOSITATO IN CANCEMLERIA oggi-3.1 UN 2022 1;