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Decreto — n. 2573/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; no request for hearing made by either party.

Numero d'incarto Decreto — n. 2573/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing before the statutory deadline expired. The taxpayer and the tax authority failed to file the necessary request for trial within the period established by the 2018 tax reform decree. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax appeal process is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a hearing if no such request is filed, with costs remaining on the party who advanced them.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal extinguishment statutory time limit request for hearing tax reform decree procedural termination costs allocation Corte di Cassazione differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 17646/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Guareschi Silvia, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marcella Laganà e Riccardo Rarnpioni, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 19, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 1881/32/2015, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T9D013B06980/2012 e T9D013B06981/2012.

Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione (ì 5 di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma IL CANCELLIERE ESPERTO