Cassation court dismisses appeal as litigation is extinguished by valid withdrawal and counterparty's adherence under CPC articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished via a decree following the plaintiff's withdrawal and the defendant's adherence. The procedural outcome relied on the formal requirements set forth in articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary as the litigation had legally terminated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A lawsuit is extinguished by a decree when the plaintiff withdraws and the defendant adheres, provided both acts meet the statutory requirements for validity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
Rep. DECRETO Ud. sul ricorso 35642-2019 proposto da: CNA COMPAGNIE MANIFATTURIERE ASSOCIATE SRL (CF 00835640947), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BALDOVINETTI 13, presso lo studio dell'avvocato MARIA PIERA CINQUE, rappresentata e difeso dall'avvocato GIOVANNI SERAFINO; - ricorrente- contro BANCO BPM SPA (CF 09722490969), in persona del procuratore speciale NICOLA MAZZONI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell'avvocato ENRICO DE CRESCENZO, che lo 2022 rappresenta e difende;- controricorrente - avverso la sentenza n. 3047/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/07/2019;
R.G.N. 35642/2019 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante p.t. della società ricorrente e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta sottoscritto per adesione dal procuratore speciale del controricorrente Banco BPM S.p.A. e dal difensore; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.
P•Q•M• dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno 23'40.