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Decreto — n. 27939/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as parties mutually withdrew their claims under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 27939/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following a mutual withdrawal of claims by the parties. ISMEA, the appellant, challenged a lower court decision regarding agricultural market services, while the Malaspina heirs were the respondents. The court ruled that the explicit renunciations filed by both sides satisfied the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, thereby terminating the litigation without further proceedings.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; When parties mutually renounce their claims and accept the other's renunciation, the proceedings are extinguished by decree without the need for further adjudication on merits.

Parole chiave

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mutual withdrawal of claims extinction of proceedings Code of Civil Procedure Article 390 CPC Article 391 CPC Italian administrative law litigation termination mantenimento del contratto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Article 390 of the Code of Civil Procedure
Article 391 of the Code of Civil Procedure
D.L. n. 168/2016
Law n. 197/2016
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Testo completo

ente Rep. DECRETO sul ricorso 18111-2020 proposto da: ISMEA ISTITUTO SERVIZI MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore, ENRICO CORALI, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE PARIOLI 79H, presso lo studio dell'avvocato MICHELE LOBIANCO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MALASPINA DOMENICO ANTONIO, MALASPINA GIOVANNI, in proprio e nella qualità di eredi legittimi di PUGLIESE ANNA MARIA CATERINA, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, 2022 rappresentati e difesi dall'avvocato BRUNA NICOLETTI; 67 - controricorrenti- nonchè contro MALASPINA FRANCESCO DONATO, in proprio e nella qualità di erede di PUGLIESE ANNA MARIA CATERINA; - intimato- Nonché da:

MALASPINA DOMENICO ANTONIO, MALASPINA GIOVANNI, in proprio e nella qualità di eredi legittimi di PUGLIESE ANNA MARIA CATERINA, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato BRUNA NICOLETTI; - ricorrenti incidentali - contro ISMEA ISTITUTO SERVIZI MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore, ENRICO CORALI, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE PARIOLI 79H, presso lo studio dell'avvocato MICHELE LOBIANCO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente all'incidentale - nonchè contro MALASPINA FRANCESCO DONATO, in proprio e nella qualità di erede di PUGLIESE ANNA MARIA CATERINA; - intimato - avverso la sentenza n. 203/2020 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 03/04/2020;

R.G.N. 18111/2020 letto il verbale della conciliazione intercorsa tra le parti costituite, depositato in atti in data 12 gennaio 2021; rilevato che nel predetto atto le parti dichiarano espressamente di rinunciare ai rispettivi ricorsi e di accettare le rispettive rinunce; ritenuto che le rinunce e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le rispettive adesioni.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso