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Decreto — n. 26310/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal via withdrawal decree under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 26310/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished through a decree following the appellant's formal withdrawal. The appellant, Testorio Santa Alessandra, withdrew her appeal against the Second Instance Court of Naples, with the opposing parties also adhering to the withdrawal. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, thereby terminating the case without further examination of the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A withdrawal of appeal signed by the appellant and adhered to by the opposing parties validly extinguishes the proceedings without the need for a separate ruling on costs.

Parole chiave

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Code of Civil Procedure withdrawal of appeal extinction of proceedings adhesion to withdrawal Court of Cassation concordato stragiudiziale diritto di ottenere una decisione revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Article 390 of the Code of Civil Procedure
Article 391 of the Code of Civil Procedure
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Testo completo

guente Rep. DECRETO Ud. sul ricorso 515-2021 proposto da: TESTORIO SANTA ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RAFFAELE CAVERNI 6, presso lo studio dell'avvocato PAOLA ARMELLIN, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE CALIGIURI; - ricorrente - contro ACANFORA NICOLA, VITIELLO RACHELE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE TORNIELLI 46 (STUDIO PROTA), presso lo studio dell'avvocato ANTONIO MALAFRONTE, che li rappresenta e difende; - controricorzenti - avverso la sentenza n. 2095/2020 della CORTE2022 D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/06/2020;R.G.N. 515/2021 letto l'Atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dai controricorrenti; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno Il Pr