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Sentenza — n. 11490/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as parties settled, ending the dispute over enforceable debt transfer judgments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11490/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute ceased due to a settlement agreement reached by the parties. The original case involved debtors challenging enforcement actions against a creditor, arguing that a prior court ruling on the lack of proof for debt transfer had become final. The appellate court had previously overturned this, but the current appeal was withdrawn because the parties agreed to resolve the matter without a formal ruling.

Regesto Legislator

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Art. 103 c.p.c.; Art. 376 c.p.c.: When parties reach an agreement to settle the dispute, the court must declare the subject matter of the dispute ceased, terminating the litigation.

Parole chiave

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settlement agreement cessation of dispute enforcement proceedings res judicata debt transfer costs compensation Cassazione civile offesa al credito
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Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso n. 16515/19 proposto da: -) Alemani Giuseppe, Alemani Maria Giulia e Alemani Maria Teresa, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC di uno dei propri difensori (achille.saletti@milano.pecavvocati.it), difesi dagli avvocati Achille Saletti, Giovanni Daleffe e Giorgio Egidio Arnaboldi in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrenti - contro -) Fin.Service s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, v. Emilio de' Cavalieri n. 11, difeso dall'avvocato Alfredo Morrone in virtù di procura speciale apposta in margine al controricorso; - resistente - nonché -) Alfa Stepstone s.r.I.; - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano 11 gennaio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2022 dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; R.G.N. 16515/19 Camera di consiglio del 18.1.2022 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Anna Maria Soldi che ha concluso perché sia dichiarata cessata la materia del contendere; udito, per la parte ricorrente, l'Avvocato Giovanni Daleffe, e per la parte controricorrente l'Avvocato Alfredo Morrone; FATTI DI CAUSA 1. Nel 1992 l'istituto bancario San Paolo di Torino concesse un mutuo a Giuseppe Alemani, Teresa Maria Alemani, Maria Giulia Alemani e Bianca Maria Cattaneo. L'importo oggetto del mutuo non venne restituito e nel 1997 la banca mutuante iniziò l'esecuzione forzata nei confronti dei quattro debitori.

Il processo esecutivo venne dichiarato estinto nel 2010.

2. A questa prima, abortita esecuzione ne seguirono altre due. La prima iniziò nel 2010 ad istanza della società Alfa Skye s.r.I., dichiaratasi titolare del credito per effetto di successive e molteplici cessioni. I quattro debitori proposero opposizione all'esecuzione che venne accolta dal Tribunale di Milano con sentenza 9116/12. tvi( Con questa sentenza il Tribunale accolse l'opposizione sul presupposto che la società Alfa Skye non avesse fornito "alcuna prova che í diritti di credito nascenti [dal mutuo] siano stati trasferiti dall'originario creditore all'attuale parte resistente". Tale sentenza è passata in giudicato.

3. La seconda esecuzione iniziò nel 2016 ad istanza della società Alfa Stepstone s.r.l. (nuova ragione sociale della Alfa Skye). I quattro debitori esecutati anche in questo caso proposero opposizione all'esecuzione invocando il giudicato esterno rappresentato dalla già ricordata sentenza 2116/12 del Tribunale di Milano.

4. Con sentenza 7 novembre 2017 n. 11158 il Tribunale accolse l'opposizione, ritenendo coperta dal giudicato la questione della insussistenza in capo ad Alfa Stepstone del diritto di procedere esecutivamente. R.G.N. 16515/19 Camera di consiglio del 18.1.2022 La sentenza venne appellata dalla Alfa Stepstone, per il tramite della propria mandataria Italfondiario s.p.a..

5. Con sentenza 11 gennaio 2019 n. 90 la Corte d'appello di Milano accolse il gravame, e rigettò l'opposizione. La Corte d'appello ha ritenuto che la sentenza con cui il Tribunale di Milano, sette anni prima, aveva ritenuto non provata, da parte della Alfa Skye, la qualità di cessionaria del credito messo in esecuzione, non contenesse alcun accertamento sulla esistenza e sulla validità del negozio di cessione del credito, ma si era limitata a rilevare il difetto di prova dell'esistenza di esso. Da ciò la Corte d'appello ha tratto la conseguenza che avendo quella sentenza "verificato soltanto una mera carenza probatoria sul punto", essa era inidonea a produrre gli effetti del giudicato esterno.

6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dagli originari quattro opponenti. Ha resistito con controricorso la Fin.Service s.p.a. in liquidazione, qualificatasi cessionaria del credito vantato dalla Alfa Stepstone. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È superfluo dar conto dei motivi dell'impugnazione in quanto i rappresentanti delle parti, nella pubblica udienza del 18 gennaio 2022, hanno concordemente dichiarato che venisse dichiarata cessata la materia del contendere in virtù degli accordi raggiunti dalle parti stesse: ciò che, per consolidata giurisprudenza, implica il venir meno dell'interesse alla pronuncia ed impone la conseguente declaratoria di eguale tenore.

2. La concorde richiesta in tal senso delle parti è valido presupposto per la integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Per questi motivi la Corte di cassazione: -) dichiara cessata la materia del contendere; R.G.N. 16515/19 Camera di consiglio del 18.1,2022 (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 18 gennaio 2022. Il consigliere estensore Il Presidente (Marco Rossetti)