Court of Cassation quashes appeal court order imposing fine for partial acceptance of unreasonable delay claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the appeal court's order requiring the applicant to pay a fine for an unreasonable delay in proceedings. The applicant had successfully obtained a partial remedy for the delay, but the appeal court incorrectly imposed a monetary sanction after rejecting his opposition to that partial decision. The court ruled that such fines are only applicable when the delay claim is declared inadmissible or manifestly unfounded, not when it is partially granted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 quater della l. n. 89/2001; The monetary sanction for unreasonable delay may be imposed only when the claim for equitable remedy is declared inadmissible or manifestly unfounded, not when it is partially admitted.
Parole chiave
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a seguente: ORDINANZA sul ricorso 20300-2021 proposto da: LA MURA SEBASTIANO, rappresent ato e difes o da ll ’ Avvocat o MICHELE LIGUORI per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentat o difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente – avverso il DECRETO n. 983 / 20 21 della CORTE D ’ APPELLO DI NAPOLI, depositatoil 14/4/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 23 / 1 1 / 2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; FATTI DI CAUSA 1.1. La corte d’appello, con la pronunciain epigrafe, dopo aver rigettato l’opposizione che, a norma dell’art. 5 ter della l. n. 89/2001, Sebastiano La Mura aveva proposto avverso il decreto con il quale il consigliere designato della stessa corte aveva ingiunto al ministero della giustizia il pagamento della somma di €. 1.000,00 in conseguenza dell’irragionevole durata di un giudizio, ha ritenuto che, a fronte della manifesta Ric. 2021n.20300 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 20 22 infondatezza delle ragioni poste a fondamento dell’opposizione, il ricorrente doveva essere condannatoal pagamento in favore della Cassa delle ammende della sanzione prevista dall’art. 5 quater della l. n. 89/2001, che ha liquidato nella somma di €. 1.000,00, oltre che al rimborso, in favore del ministero, delle spese di lite. 1.2.
Sebastiano La Mura, con ricorso notificato il 28/7/2021, ha chiesto, per unmotivo, la cassazione del decreto. 1.3. Il ministero della giustizia ha depositato atto di costituzione in giudizio. 1.4. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con l ’ unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell ’ art. 5 quaterdella l. n. 89/2001, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnat o nella parte in cui la corte d’appelloha ritenuto che, a fronte della manifesta infondatezza delle ragioni poste a fondamento dell’opposizione, il ricorrente doveva essere condannato al pagamento in favore della Cassa delle ammende della sanzione prevista dall’art. 5 quaterdella l. n. 89/2001, che ha liquidato nella somma di €. 1.000,00, senza, tuttavia, considerare che la norma in questione consente al giudice di infliggere la sanzione ivi prevista solo quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata e non anche nel caso, come quello in esame, in cui la domanda di equa riparazione è stata, sia pur in parte, accolta. 2.2.
Il motivo è fondato. Questa Corte , infatti, ha ripetutamente affermato che, se il ricorso di equa riparazione per durata irragionevole del processo ̀ accolto solo in parte e il ricorrente propone opposizione al collegio, questo, ove (come Ric. 2021n.20300 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 20 22 nel caso in esame) rigetti l’opposizione, non pù condannare l’opponente al pagamento della sanzione di cui all’art. 5 quater della l. n. 89/2001, atteso che tale sanzione pù essere applicata solo quando la domanda di equa riparazione ̀ dichiarata inammissibile o manifestamente infondata (Cass. n. 5122 del 2015;
Cass. n. 19346 del 2015; Cass. n. 25837 del 2019, in motiv.; Cass. n. 1832 del 2021, la quale, da ultimo, ha ribadito il principio per cui se il ricorso di equa riparazione perdurata irragionevole del processo è accolto solo in parte e il ricorrente propone opposizione al collegio, questo, ove rigetti l’opposizione, non può condannare l’opponente al pagamento dellasanzione di cui all ’ art. 5 - quater della l. n. 89/2001, atteso che talesanzione può essere applicata solo quando la domanda di equa riparazione è dichiarata inammissibile o manifestamente infondata). 3.1.
Il decreto impugnato dev’essere, quindi, in parte qua cassato. 3.2. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dell’Avvocato Michele Liguori.
P.Q.M.
La Corte cos̀ provvede: accoglie il ricorso e, per l ’ effetto, cassa il decreto impugnato nella parte in cui ha condanna to l’opponente a l pagamento della sanzione pecuniaria di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell ’ art. 5 quater della l. n. 89/2001;condanna il ministero della giustizia al rimborso delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente, che liquida in €. 749,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favoredell’Avvocato Michele Liguori. Così deciso a Roma nella Camera di c onsiglio della Seconda Ric.