Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal of the lawsuit by the appellant before judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following the appellant's voluntary withdrawal of the appeal. The appellant, represented by a team of lawyers, formally renounced the recourse against the third-instance judgment of the Naples Court of Appeal. The court ruled that this withdrawal met the statutory requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, leading to the immediate termination of the case with cost compensation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 cod. proc. civ.; The voluntary withdrawal of a cassation appeal by the appellant results in the extinction of the proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
O sul ricorso proposto da: CARACCIOLO TEODORO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA ACONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MODESTINO ACONE, FILOMENA CARACCIOLO, PASQUALE ACONE; - ricorrente - contro RICCARDO GAETANO, RICCARDO TERESA, RICCARDO FRANCESCO, in qualità di eredi di ADDEO MARIA, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO MERCOGLIANO; - controricorrenti — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.5788/2019 pubblicata in data 28 novembre 2019; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da CARACCIOLO TEODORO, accettata dai controricorrenti; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; 136/2022 RG 15755-2020 PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso i