Cassation appeal dismissed due to withdrawal; judgment extinguished with cost compensation under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The appellant, representing the Municipality of Venice, had previously lost a lower court decision regarding a dispute with an individual business. The court ruled that the withdrawal met statutory requirements and ordered a mutual compensation of litigation costs due to the lack of a counterparty's acceptance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; When a party withdraws an appeal meeting statutory requirements, the proceedings are extinguished, and if no counterparty accepts the withdrawal, costs are compensated between the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
sul ricorso proposto da: COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato NICOLO' PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO IANNOTTA, NICOLETTA ONGARO; - ricorrente - contro DITTA INDIVIDUALE DORIA MARINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO VALESIO 1, presso lo studio dell'avvocato MICHELA DAMADEI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato JACOPO MOLINA; - contro ricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Venezia n.1613/2019 pubblicata in data 11 luglio 2019;
Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da COMUNE DI VENEZIA; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; rilevato che, mancando l'accettazione di parte controricorrente, occorre provvedere sulle spese di questa fase del giudizio; 110/2022 RG 7297-2020 ritenuto che parte ricorrente ha rinunciato agli atti in relazione all'esito di analogo giudizio definito dalla Corte di Cassazione nel 2020; ritenuto che l'incertezza giurisprudenziale prima esistente giustifichi la compensazione delle spese sulla odierna rinuncia in relazione alla novità della questione;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in R