Cassation court dismisses appeal for procedural extinction due to withdrawal of both main and incidental claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the civil proceedings extinguished following the withdrawal of claims by both the main and incidental appellants. The parties had previously withdrawn their appeals, citing the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. The Court ruled that such extinction can be formally declared via decree when both sides waive their rights, thereby terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; When both parties in a civil proceeding withdraw their claims, the Court may declare the proceedings extinguished by decree, terminating the litigation without a substantive judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
sul ricorso proposto da: MAZZALVERI PAOLO, IMPRESA COSTRUZIONI MAZZALVERI & COMELLI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI,13, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DI PORTO, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro LODIGIANI FRANCA, MILANI GIACOMO MARTINO FRANCESCO, MILANI GREGORIO PAOLO, in qualità di eredi di MILANI GIOVANNI, TICOZZI MARIO ENRICO, elettivamente domiciliati n ROMA, VIALE GIUSEPPE SIRTORI 56, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CORVASCE, rappresentati e difesi dall'avvocato ANNA BERRA; - ricorrenti incidentali- nonché contro BIONDI LUCIANA, BERETTA FEDELE LUIGI, CAVALIERE MICHELE, BARESI VITTORIO, FRIGERIO LUCIA, ESPOSITO ANDREA, RAFFAELLI LAURA, MANTICA GIULIANA, BERETTA GIOVANNA; - intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3632/2021 pubblicata in data 16 dicembre 2021;
Il Presidente titolare lette le rinunce ai ricorsi proposti da MAZZALVERI PAOLO, IMPRESA COSTRUZIONI MAZZALVERI & COMELLI S.P.A., e LODIGIANI FRANCA, MILANI GIACOMO MARTINO FRANCESCO, MILANI GREGORIO PAOLO, TICOZZI MARIO ENRICO; 108/2022 RG 3422-2022 rilevato che i'rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il r