Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal of the lawsuit by the appellant party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Alessi Elena, voluntarily relinquished her right to pursue the case against the controricorrente, Monachino Angelo, thereby satisfying the requirements of the Civil Procedure Code. Consequently, the court issued a decree confirming the termination of the litigation and ordered the mutual compensation of legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; The court may declare litigation extinguished by decree upon the voluntary withdrawal of the appeal, provided the withdrawal meets statutory requirements and is accepted by the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
corso proposto da: ALESSI ELENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO N. 95, presso lo studio dell'avvocato GABRIELLA NAPOLI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI CIOTTA; - ricorrente - contro MONACHINO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, V. MAGNA GRECIA N. 39, presso lo studio dell'avvocato ANGELISA CASTRONOVO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA DANIELA ALOTTO; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.2361/2018 pubblicata in data 23 novembre 2018; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da ALESSI ELENA, accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. 94/2022 RG 677-2019 Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il 2022.