Italian court dismisses appeal via decree due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the proceedings extinguished by decree following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, Maria Gozzini Rosetta, voluntarily renounced her recourse against the defendants, Bohm Emanuele and Bohm Ariela, citing the procedural requirements of the Civil Procedure Code. The court accepted this withdrawal as valid and terminated the case with a mutual offset of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; The court may declare proceedings extinguished by decree when a party validly renounces their appeal, thereby terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso proposto da: GOZZINI ROSETTA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI, 283, presso lo studio dell'avvocato ISABELLA D'ANGELO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE CALA'; - ricorrente - contro BOHM EMANUELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DUILIO 7, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MATTONI, che lo rappresenta e difende; BOHM ARIELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 124, presso lo studio dell'avvocato MARCO MICCINELLI, che la rappresenta e difende; - controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma n.1640/2021 pubblicata in data 3 marzo 2021;
Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da GOZZINI ROSETTA MARIA, accettata dai controricorrenti; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. 85/2022 RG 13139-2021 Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.
Così deciso in Roma il C 2022. Il Presidente titolare