Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the cassation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the litigation extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant, a liquidated company, voluntarily abandoned the cassation request against the lower court's judgment, while the respondent accepted this procedural move. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and dismissed the case without addressing the underlying merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, rendering the judgment of the lower court final and binding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso proposto da: CHECCHIN DOTT ALBERTO & C. SAS IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO BAIARDO; - ricorrente - Contro GENERALI ITALIA SPA, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell'avvocato MICHELE ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato GINO MARIA SCARPELLINI; - controritorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Trento n.98/2020 pubblicata in data 17 luglio 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da CHECCHIN DOTT ALBERTO & C.
SAS IN LIQUIDAZIONE, accettata dalla controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ; 65/2022 5803-2021 PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.
Così deciso in Roma il (, 2022. Il Presidente titolare Pasquale D'Ascola ( DEPOSITATO IN CANCELLERIA