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Decreto — n. 17186/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses bankruptcy appeal due to formal waiver lacking required judicial approval under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 17186/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the bankruptcy proceedings extinguished following the appellant's formal waiver of the appeal. The appellant, Bigipi di Ballan, submitted a waiver citing Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, while the respondent, Fallimento Ceim S.r.l., argued that such extinction requires specific judicial authorization. The court ruled that the waiver met statutory requirements and no further ruling on costs was necessary.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; A party's unilateral waiver of an appeal in bankruptcy proceedings validly extinguishes the litigation without the need for a separate judicial decree, provided the waiver strictly adheres to the formal requirements of the Civil Procedure Code.

Parole chiave

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bankruptcy appeal waiver of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code judicial authorization sospensione della procedura di fallimento rinuncia all'espropriazione ritiro dell'azione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
d.l. n. 68 del 2016
legge n. 197 del 2016
68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimato svolto attività difensiva
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1115/2016 R.G. proposto da: BIGIPI DI BALLAN GIAMPIETRO SAS IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Manzi e Francesco Mercurio -ricorrente- contro Fallimento CEIM S.r.l., in persona del curatore, -intimato- letta la rinuncia al ricorso della ricorrente ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimato svolto attività difensiva

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori della parte costituita e l’avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deci