Court dismisses lawyer's pre-deduction claim when debtor's bankruptcy petition is declared inadmissible and procedure not opened.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the lawyer's appeal against the bankruptcy court's refusal to grant a pre-deduction for his fees. The lawyer argued that his services were necessary for the debtor's potential reorganization, but the court found that since the bankruptcy petition was declared inadmissible and the procedure never opened, the statutory conditions for pre-deduction were not met. Consequently, the court held that the right to pre-deduction is strictly conditional on the successful opening of the bankruptcy procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111, comma 2, l.fall.; The right to a pre-deduction for professional fees incurred in a bankruptcy proceeding is strictly conditional upon the opening of the procedure; if the debtor's request for bankruptcy is declared inadmissible and the procedure is not opened, the pre-deduction cannot be recognized.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 34256/2018 proposto da: Di Marco Jacopo, in proprio, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 187, presso lo studio dell'avvocato Scialoja Enrico, rappresentato e difeso da se medesimo; - ricorrente - contro Fallimento La Castelnuovese Società Cooperativa; - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di AREZZO, depositato il 17/10/2018; F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a :
V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 34256/2018 Numero sezionale 1650/2022 Numero di raccolta generale 17182/2022 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del Data pubblicazione 26/05/2022 27/04/2022 dal cons. Paola Vella; lette le conclusioni scritte, ex art. 23 comma 8-bis d.l.n. 137/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.176/2020, del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Giovanni Battista Nardecchia, che chiede rigettarsi il ricorso.
FATTI DI CAUSA 1. – Il Tribunale di Arezzo, in sede di opposizione allo stato passivo del Fallimento La Castelnuovese Società Cooperativa, ha confermato il diniego della prededuzione ex art. 111 l.fall. in relazione al credito maturato dall’avv. Jacopo Di Marco nell’adempimento dell’incarico di assistenza nella procedura di concordato preventivo della predetta società in bonis, ammesso al passivo in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 2 c.c., in ragione della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato. 1.1. – L’avv.
Di Marco ha proposto un motivo di ricorso per cassazione, corredato da memorie; il Fallimento non ha svolto difese. 1.2. – Con ordinanza interlocutoria n. 682 del 18/06/2021 la Sezione VI-1 ha rimesso la trattazione della causa alla pubblica udienza. 1.3. – Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. – Con un unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 2, l.fall., sulla scorta dell’orientamento di questa Corte in base al quale la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo non precluderebbe ex sé la prededucibilità del credito funzionale alla sua apertura (Cass. 7974/2018, 12017/2018; cfr.
Cass. 15724/2019, 27537/2019, 220/2020, 9027/2020, 13956/2020). 2 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .
A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 34256/2018 Numero sezionale 1650/2022 Numero di raccolta generale 17182/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 2.1. – Nella memoria ex art. 378 c.p.c. il ricorrente prende atto della sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite, in senso conforme alla decisione impugnata (Cass. Sez. U, 42093/2021), ma la ritiene non condivisibile, in quanto porrebbe asseritamente «nel nulla la regola per la quale la valutazione della funzionalità della prestazione deve avvenire ex ante e non ex post», segnalando altresì i «principi di affidamento e buona fede che pure ebbero rilievo al momento dell’assunzione dell’incarico da parte del sottoscritto difensore, che certo non poteva immaginare di andare incontro ad una applicazione anticipata delle norme previste in materia dal Codice della Crisi». 3.
– Il ricorso non può trovare accoglimento. 3.1. – Il contrasto interpretativo sul tema in questione, emerso anche in seno a questa Corte, ha ormai trovato definizione con il menzionato approdo nomofilattico, in base al quale, tra l’altro, «il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art.161 l.f., sia stata funzionale, ai sensi dell’art.111, comma 2, l.f., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa», però «sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art.163 l.f., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa; restano impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l’eventuale causa di prelazione e, per l’altro, la non ammissione, totale o parziale, del singolo credito ove si accerti l’inadempimento della obbligazione assunta o la 3 F i r m a t o D a :
B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 34256/2018 Numero sezionale 1650/2022 Numero di raccolta generale 17182/2022 partecipazione del professionista ad attività fraudatoria» (Cass.
Sez. Data pubblicazione 26/05/2022 U, sentenza n. 42093 del 31 dicembre 2021). 3.2. – Ne segue che la prededuzione non può più essere riconosciuta laddove la domanda concordataria sia stata dichiarata inammissibile e la relativa procedura non sia stata aperta ai sensi dell’art. 163 l.fall., come pacificamente avvenuto nel caso di specie, senza che le brevi osservazioni svolte nella memoria del ricorrente inducano il Collegio a rimettere in discussione i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, cui le Sezioni semplici stanno già dando seguito (v.
Cass. 10128/2022, 8533/2022). 4. – Al rigetto del ricorso non si accompagna alcuna statuizione sulle spese processuali, in mancanza di difese del fallimento intimato. 5. – Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020, 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s