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Decreto — n. 12117/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on bankruptcy liquidation due to formal withdrawal of suit by the appellant company.

Numero d'incarto Decreto — n. 12117/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the proceedings extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The appellant, a company in liquidation, withdrew the suit while the respondent, the liquidation commissioner, did not accept the withdrawal. Consequently, the court ruled in favor of the commissioner, ordering the appellant to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and the withdrawing party bears the litigation costs if the opposing party does not accept the withdrawal.

Parole chiave

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bankruptcy liquidation formal withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs allocation commissario liquidatore Corte di Cassazione civil procedure code dispensa dal versamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
d.l. n. 68 del 2016
legge n. 197 del 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20302/2020 R.G. proposto da : TRE EMME PI SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO, rappresentata e difesa dagli avv. Giacomo VIETTI e Mario PECORARO, domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, largo A. Ponticellli 6 -ricorrente- contro Giuseppe SAVIOLI, quale Commissario liquidatore della TRE EMME PI SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI, rappresentato e difeso dall’ avv. Paolo Felice CENSONI, presso il cui studio in Bologna, Via San Gervasio 8 è domiciliato; -controricorrente- letta la rinuncia al ricorso; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che in mancanza di a ccettazione della rinuncia da parte del controricorrente, occorre provvedere sulle spese, che liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, vanno poste a carico della rinunciante;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, condannando la ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 11/04/2022