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Decreto — n. 4735/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal as withdrawn per lack of procedural requirements under Italian Civil Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 4735/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The appellant, a company representing import/export trade, filed a decree against a special procurator for the respondent company. The court ruled that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Code, necessitating no further substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Code: A party's withdrawal of an appeal satisfies the statutory requirements for extinguishing the proceedings, thereby terminating the case without a decision on the underlying substantive dispute.

Parole chiave

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Civil Procedure Code Withdrawal of Appeal Extinction of Proceedings Decree of Extinction Italian Civil Code condono delle spese procedurali desistenza dall'azione abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13753/2020 R.G. proposto da ERIC ESPORTAZIONE RAPPRESENTANZA IMPORTAZIONE COMMERCIO SRL, rappresentatae difesa da gli Avv. LUIGI GIACOMO MESSINA e IGNAZIO ARDAGNA, con domicilio eletto in Roma, via le Manzoni, n.81, presso lo studio dell’Avv. ANTONELLA CONSOLO ; –ricorrente – contro NEPRIX SRL, quale procuratore speciale di APORTI srl, rappresentata e difes a dall’Av v. CARLO VARVARO , con domicilio eletto in Roma, via Antonio Gramsci, n.9, presso lo studio dell’Avv. GIUSEPPE LUDOVICO MOTTI BARSINI; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l ’ accettazione del la controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 09/0