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Decreto — n. 2910/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses bankruptcy appeal due to withdrawal and orders full litigation cost compensation.

Numero d'incarto Decreto — n. 2910/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the bankruptcy proceeding extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The appellant argued for the continuation of the case, while the respondent accepted the withdrawal. The court ruled that the withdrawal met statutory requirements and ordered full compensation of litigation costs between the parties.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of an appeal extinguishes the proceeding if requirements are met, and the court may order full cost compensation between parties.

Parole chiave

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bankruptcy appeal withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation cost compensation Code of Civil Procedure ripetibili dell'avvocato condono delle spese procedurali spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.347/2020 R.G. proposto da FALLIMENTO IPPODROMI E CITTA' SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Giacomo D'ATTORRE, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli,via A. Depretis, n. 51 ; –ricorrente – contro FALLIMENTO N415/2014 SAIS SPA, rappresentato e difeso dall’Avv. Paola MATRUNDOLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Po, n.45; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che sussistono giusti motivi per compensare per intero le spese di lite fra le parti;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensa per intero le spese di lite fra le parti.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 28/