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Ordinanza — n. 33249/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against prescription due to lack of proof for tax notice notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33249/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the tax collection agency against a lower court ruling that declared tax credits prescribed due to unproven notice of the tax assessment. The agency argued for violations of procedural deadlines and the validity of the tax roll as an enforceable title, but the court found these arguments disconnected from the specific judgment on prescription. Consequently, the court held that the appeal was inadmissible because it did not address the core finding of lack of proof regarding the notification of the tax notice.

Regesto Legislator

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Art. 2700 c.c.; Art. 26, 49 DPR 602/73; Art. 24 co. 5 D.Lgs. 46/99: An appeal must be directly connected to the specific grounds of the challenged judgment; arguments regarding the validity of the tax roll or procedural deadlines are inadmissible if the judgment ruled on prescription based solely on the lack of proof for notice of the tax assessment.

Parole chiave

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prescription of tax claims lack of proof of notice inadmissible appeal tax collection agency procedural connection incasso dei contributi di mantenimento arretrati di contributi pagamenti diretti all'agricoltura

Disposizioni normative citate

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Art. 2700 c.c.
Art. 26 DPR 602/73
Art. 49 DPR 602/73
Art. 2718 c.c.
Art. 24 co. 5 D.Lgs. 46/99
articolo 615 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 28078-2015 proposto da: RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., (già SERIT SICILIA S.P.A.) Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA DI STEFANI, rappresentata e difesa dall'avvocato ACCURSIO GALLO; - ricorrente - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - resistente con mandato - nonchè contro LA PLENA DOMENICO; - intimato - avverso la sentenza n. 1074/2014 del TRIBUNALE di PALERMO, del 9/05/2014 R.G.N. 3661/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 21 aprile 2021 - Pres. Berrino, rel. Buffa rg. 28078/15 - Riscossione Sicilia contro La Piena RITENUTO CHE: Con sentenza del 9.5.14 il tribunale di Palermo ha dichiarato prescritti i crediti oggetto dell'intimazione di pagamento con la quale l'inps aveva chiesto euro 2408 per contributi coltivatori diretti omessi e somme aggiuntive, ritenendo non provata la notifica della cartella esattoriale presupposta. La corte d'appello di Palermo con ordinanza del 7.10.15 ha ritenuto inammissibile l'appello, in ragione della non ragionevole probabilità del suo accoglimento (per essere l'opposizione tempestiva e pet essere mancante la prova della notifica della cartella presupposta).

Avverso la sentenza del tribunale ricorre per quattro motivi il concessionario della riscossione; il contribuente è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione per aver trascurato che era stata eccepita solo la mancata notifica della cartella e non anche la non corrispondenza del contenuto interno alla raccomandata. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 2700, per avere trascurato la fede privilegiata dell'avviso di ricevimento della raccomandata. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 26 e 49 DPR 602/73, 60 DPR 600/73 e 2718 codice civile, per avere trascurato che la mancata produzione della cartella non rileva in quanto l'esecuzione si basa sul ruolo quale titolo esecutivo.

Con il quarto motivo si deduce violazione dell'articolo 24 co. 5 d.lgs. 46/99, per avere trascurato la tardività dell'opposizione proposta oltre 40 giorni dalla notifica della cartella. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono inammisssibili in quanto non si parametrano alla sentenza impugnata. Mentre questa ha accertato la prescrizione per mancata notifica della cartella presupposta dall'intimazione ed ha ritenuto che non vi era prova che la ricevuta di raccomandata prodotta si riferisse alla cartella (essendo ciò stato espressamente contestato nelle conclusioni), il ricorrente insiste nel richiamare la ricezione della raccomandata ovvero l'idoneità del ruolo a fondare l'esecuzione in ogni caso.

Il quarto motivo è infondato in quanto, non essendo iniziata l'esecuzione per difetto di notificazione della cartella, l'azione spiegata -con la quale si contesta la prescrizione del credito successiva all'iscrizione a ruolo e dunque l'assenza del diritto di procedere ad esecuzione- è opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c., per la quale non opera alcun termine di decadenza. Nulla per spese, non avendo l'INPS svolto attività difensiva. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 aprile 2021.