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Ordinanza Interlocutoria — n. 37503/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for re-notification of appeal to missing shareholder to ensure proper service.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 37503/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione remanded the case to the lower court to order a new notification of the appeal to the third shareholder, D'Angelo Aurelio. While the appeal was validly served on the other two shareholders and their lawyer, the third shareholder had not received the document within the statutory period, and no notice of deposit was sent to him. The court ruled that the lack of proper service to this shareholder prevented a complete contradictory procedure, necessitating a re-notification to regularize the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 164 c.p.c.; Art. 165 c.p.c.: The court establishes that an appeal is procedurally defective if not properly notified to all interested parties, requiring the lower court to order re-notification to ensure the full contradictory procedure is valid.

Parole chiave

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civil procedure service of process appeal notification contradictory procedure remand for re-notification shareholder service procedural defect notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 164 c.p.c.
Art. 165 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13740-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro CTRRON[ ANTONIO, CERRONE PASQUALINA, D'ANGELO A li REL10; - intimati - avverso la sentenza n. 680/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGION ALL DEL MOUSE, depositata il 27/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

VITTORIO Ri\GONESI. Ric. 2019 n. 13740 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- La Corte rilevato: che l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza 680/1/2018della CTR Molise; che l'Agenzia ha notificato l'atto ai tre soci della società estinta; che dalla documentazione in atti è documentato che il ricorso è stato notificato a mezzo posta ordinaria e ,quanto ai soci Cerrone Antonio e Cerrone Pasqualina, risulta ,quanto al primo, la ricezione presso l'Ufficio postale ove era l'atto era stato notificato , quanto alla seconda l'atto risulta ricevuto a seguito della consegna a domicilio; che per quanto riguarda il terzo socio, D'Angelo Aurelio, l'atto, non essendo stato rinvenuto alcuno presso il domicilio del contribuente , è stato depositato presso la Posta e non è stato ritirato entro il decimo giorno ma non è stata inviata al destinatario la comunicazione dell'avviso di avvenuto deposito; che la circostanza che il ricorso sia stato notificato al difensore di primo grado ,che non risulta però essere stato nominato anche in appello, rende la notifica nulla ma sanabile in caso di costituzione della parte resistente , circostanza nella fattispecie non avvenuta; che pertanto tale ultima notifica deve ritenersi non avvenuta correttamente ; che appare quindi necessario che l'Agenzia delle Entrate, ai fini della regolare costituzione del contraddittorio ,rinnovi al notifica a D'Angelo Aurelio.

PQM Rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando all'Agenzia delle Entrate il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data della comunicazione del presente provvedimento per notificare il ricorso a D'Angelo Aurelio Roma 14.9.21 fl Presidente APOSITATA N CANC