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Ordinanza Interlocutoria — n. 35871/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands civil appeal case to public hearing due to non-fulfillment of Article 375 procedural requirements.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35871/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal by remanding the case to a public hearing. The lower court found that the procedural conditions required under Article 375 of the Code of Civil Procedure were not met to allow the appeal to proceed. Consequently, the proceedings were sent back to the public session of the Second Civil Section for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 375 cod. proc. civ.; Art. 380 bis u.c. cod. proc. civ.: When the specific hypotheses required for an interlocutory appeal under Article 375 are not present, the appeal is inadmissible and the case must be remitted to public hearing.

Parole chiave

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interlocutory appeal Article 375 procedural requirements remittal to hearing Second Civil Section inadmissible appeal Code of Civil Procedure esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 375 cod. proc. civ.
dell'art. 375 cod. proc. civ., sicché si impone la rimessione del presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte; visto l'art.
Art. 380 bis u.c. cod. proc. civ.
civ., sicché si impone la rimessione del presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte; visto l'art. 380 bis, u.c., cod.
art. 375 cod. proc. civ
dell'art. 375 cod. proc. civ., sicché si impone la rimessione del presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte; visto l'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26413 - 2020 R.G. proposto da: CESA s.r.l. - c.f./p.i.v.a. 00204850424 - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Osimo, alla via Vecchia Fornace, n. 103, presso lo studio dell'avvocato Enrico Maria Stramigioli che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro DONZELLI SECONDO - c.f. DNZSND46M12G157V - ALBANESI ELSA - c.f. LBNLSE50853C100C - elettivamente domiciliati in Roma, alla via Riccardo Zandonai, n. 55, presso lo studio dell'avvocato Mario Pinelli che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTI avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 761/2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021 dal consigliere dott. Luigi Abete, ritenuto che non ricorre l'ipotesi di cui al n. 5 del 10 co. dell'art. 375 cod. proc. civ., sicché si impone la rimessione del presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte; visto l'art. 380 bis, u.c., cod. proc. civ.,

P.Q.M.

rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte ed all'uopo rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021. Il presidente dott. Lorenzo O ilia DEPOSITATA {$1 CANOE:111R%