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Ordinanza — n. 35261/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal error criticism in the grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35261/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds failed to articulate specific legal errors. The appellant merely cited relevant statutes without clearly demonstrating how the lower court misapplied them to the facts. Consequently, the appeal could not challenge the ratio decidendi of the rejected opposition.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 366, comma 2, n. 3 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds do not formulate specific criticisms capable of clearly and punctually representing the presence in the contested decision of legal errors capable of affecting its effective ratio decidendi.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific legal error criticism ratio decidendi challenge omitted false application procedural requirements appeal guida senza autorizzazione documenti validi autorizzazione ad agire

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 366, comma 2, n. 3 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 23471-2020 proposto da: KINIGADNER KLAUS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHAEL PICHLER; - ricorrente - contro PREFETTURA - -UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI LUCCA; - intimata - avverso la sentenza n. 556/2020 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il 19/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/ 2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIO BERTUZZI. Ric. 2020 n. 23471 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -2- Rilevato che: Kinigadner Klaus ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 556 del 19. 6. 2020 del Tribunale di Lucca, che aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione dell'Ufficio territoriale del Governo di Lucca che gli aveva irrogato la sanzione amministrativa per violazione dell'art. 46 ter legge n. 298 del 1974, per avere effettuato un trasporto internazionale di merci ( 20 motociclette ) prive dei documenti di accompagnamento; la Prefettura - UTG di Lucca non ha svolto attività difensiva; il ricorrente ha depositato memoria; considerato che: la decisione impugnata ha rigettato l'opposizione sulla base della affermazione che il trasporto oggetto di causa non potesse considerarsi effettuato per conto proprio, per la mancata ricorrenza di una delle condizioni richieste dall'art. 31 legge n. 298 del 1974 a tal fine, rilevando che lo stesso era stato eseguito nell'esercizio di una attività commerciale allo scopo di porre in noleggio i motocicli e quindi di conseguirne il corrispettivo e che mancava la prova del fatto che il noleggio stesso fosse un'attività semplicemente complementare ed accessoria rispetto alla attività principale dell'opponente, escludendo altresì, in ragione di tale ultima circostanza, l'applicabilità dell'art. 1, comma 5, lett. D) del Regolamento CE n. 1072/2009 in materia di esonero di autorizzazione; l'unico motivo di ricorso denunzia omessa e/o falsa applicazione dell'art. 1 della Convenzione sul trasporto internazionale di merci, dell'art. 31 legge n. 298 del 1974, degli artt. 1 e 5 lett.

d) Regolamento CE n. 1072/2009, degli artt. 10 e 17 della legge sul trasporto merce della Repubblica dell'Austria e dell'art. 179, commi 2 e 29 codice della strada, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto il trasporto delle merci effettuato a scopo commerciale ed a titolo oneroso, escludendone la natura di trasporto privato effettuato per conto proprio; il motivo appare inammissibile atteso che il ricorrente ha limitato le proprie censure al mero richiamo al contenuto delle disposizioni normative indicate, senza formulare specifiche critiche idonee a rappresentare in maniera chiara e puntuale la presenza nel provvedimento impugnato di errori di diritto in grado di inficiarne l'effettiva ratio decidendi; nulla deve disporsi sulle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. / Così deciso nella camera di consiglio de