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Ordinanza Interlocutoria — n. 33385/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses interlocutory appeal for public hearing due to lack of civil procedure prerequisites. INPS challenges pension recalculation deadline application; court orders transfer to Section Four. Procedural requirements for summary hearing not met.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33385/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding the pension recalculation deadline, ordering the case transferred to the Fourth Section for public hearing. INPS argued the mobile deadline should not apply to pension adjustments without an administrative request, while the contributor contested this exclusion. The court ruled that the specific conditions required for summary hearing under Article 380 bis of the Civil Procedure Code were absent, necessitating a full public trial.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; The summary hearing procedure is inapplicable when statutory prerequisites are missing, requiring transfer to a section for public hearing.

Parole chiave

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interlocutory appeal summary hearing pension recalculation civil procedure code public hearing requirement deadline application Section Four transfer revoca di prestazioni sociali

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis cod. proc. civ.
17-06-2021 -2- La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti per la trattazione con il rito camerale ex art. 380 bis cod. proc. civ., dispone la trasmissione degli atti alla Sezione Quarta.
art. 380 bis cod. proc. civ
17-06-2021 -2- La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti per la trattazione con il rito camerale ex art. 380 bis cod. proc. civ., dispone la trasmissione degli atti alla Sezione Quarta.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 173-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO; - ricorrente - contro TARABOCCHIA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO LORENZINI N. 72, presso lo studio dell'avvocato VALERIA FAIOLA, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA TERESA BETTELLI, SILVA GOTTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 99/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO BUFFA. Con sentenza 3580/19, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale che, nel riconoscere il diritto del contribuente in epigrafe alla riliquidazione della pensione con maggiorazione sulla base dei criteri del Fondo elettrici, aveva escluso la decadenza. A seguito del rinvio, la Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 19.6.19, ha applicato la decadenza (mobile) ai soli per i quali era decorsa la prestazione, ma non a quest'ultima, calcolando il termine in relazione ai ratei maturati (e non in relazione alla precedente domanda di riliquidazione).

Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, illustrato da memoria, che lamenta violazione di legge in ragione dell'inapplicabilità della decadenza mobile alla riliquidazione, non essendovi domanda amministrativa né ricorso. Resiste il contribuente con controricorso. Il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e, di conseguenza, ravvisa la necessità della trattazione della causa in pubblica udienza, previa trasmissione alla Quarta Sezione.

P.Q.M.

Ric. 2020 n. 00173 sez. ML - ud. 17-06-2021 -2- La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti per la trattazione con il rito camerale ex art. 380 bis cod. proc. civ., dispone la trasmissione degli atti alla Sezione Quarta. Così deciso all'Adunanza camerale d o 2021. IL PRESI Margheri IL CANCE.LLIERE E