Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30201/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax collection action dismissed due to statutory limitation period expiration for unpaid tax debts from 1990-1992.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30201/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision that declared the agency time-barred for collecting unpaid taxes from 1990-1992. The agency argued for the application of specific legislative provisions to extend the collection period, but the court found these provisions inapplicable to revive obligations already expired. Consequently, the court ruled that the administrative authority had lost the right to pursue the debt due to the passage of time.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 138, comma 3, L. 388/2000; Art. 9, comma 17, L. 289/2002; The statutory limitation period for tax collection actions expires strictly upon the date of the tax assessment's executability, and subsequent legislative provisions regarding payment installments do not extend this limitation period to revive expired claims.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax collection limitation statute of limitations revenue agency appeal tax assessment executability debt revival provisions sospensione della riscossione fiscale ricupero d'imposta differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 138, comma 3, L. 388/2000
956/14 e 7274/14, che in tema di accertamento e riscossione dei tributi, l'art. 138, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
Art. 9, comma 17, L. 289/2002
Art. 25-bis, comma 5-ter, D.L. n. 105/2005
289/2002, nonché, dell'art. 25 -bis e comma 5-ter D.L.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 26104/05
Cass. n. 1435/2006
Cass. n. 4745/2006
Cass. n. 16826/2006
Cass. n. 956/14
Cass. n. 7274/14
Cass. n. 6074/14
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11554-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORI() 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro FALLIMENTO SAPUPPO SALVATORE, BONANNO ANTONIETTA; - intimati - avverso la sentenza n. 2010/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 29/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 11554 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- Rg 11544-20 Agenzia delle entrate c/ Fallimento Sapuppo Salvatore +1 Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che, su impugnazione da parte della curatela fallimentare di Sapuppo Salvatore, per ottenere l'annullamento delle cartelle di pagamento relative a iscrizione a ruolo IRPEF, IVA, ILOR, interessi e sanzioni per anni di imposta 1990-91-92, accolto in primo grado dalla CTP di Catania, ha rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo l'Amministrazione decaduta dalla relativa pretesa tributaria.

Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: 1.Con il primo e unico motivo l'Agenzia deduce, in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art.138 L.388/2000 e art.9, comma 17, L. 289/2002, nonché, dell'art. 25 -bis e comma 5-ter D.L. n.105/2005, in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c..

2. Il motivo è infondato. 2.1. Come questa Corte ha già affermato, la disposizione di cui al terzo comma, dell'articolo 1381.388/2000 prevede un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo, non alla data di notifica la cartella), per l'azione di riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolamentazione, da effettuare entro il 15.12.2002, prevista dal primo comma dello stesso articolo. 2.2.Tale disposizione, dunque, non può in alcun modo valere per far rivivere obbligazioni tributarie per le quali alla menzionata data (nella specie, notificate solo il 18/05/2006, come si evince dalla sentenza impugnata), l'Amministrazione finanziaria fosse decaduta dall'azione di riscossione; come appunto è avvenuto nella presente fattispecie, secondo l'accertamento operato dal giudice di merito in base ad un'applicazione retroattiva dell'articolo 5 ter del decreto legge 106/05, non specificamente censurata nel ricorso e, comunque, conforme all'orientamento espresso da questa Corte con le sentenze nn. 26104/05, 1435/2006, 4745/2006, 16826/2006.

Con decisioni alle quali il Collegio intende dare continuità, questa Corte, ha infatti già avuto modo di precisare, con le sentenze nn. 956/14 e 7274/14, che in tema di accertamento e riscossione dei tributi, l'art. 138, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel consentire ai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 un'ampia rateazione per il versamento dei tributi dovuti, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui deve essere emesso, dall'ufficio, l'atto impositivo. (Cass.6074/14).

3. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell'intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Roma, 22 giugno 2021 Il Pres dente DEPOSITATOiyAW9d*RIA O i Dott