Italian Court dismisses appeal due to withdrawal; judgment declared extinct per lack of defense activity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinct following the appellants' formal withdrawal of their appeal. The court noted that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, while the opposing party, the Public Prosecutor, failed to mount any defensive activity. Consequently, the judgment was declared extinct without ordering any costs, as no active defense was presented by the public authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of appeal extinguishes proceedings if no defense is mounted by the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ra RG 26-1/16 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DIZPOC-2iTATO !N CAMC!--:LLFRIA oggi, 13 OTT1 291,4 II Funzio