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Ordinanza — n. 25945/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against traffic fine notification, ruling postal service invalid due to German reservation and administrative nature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25945/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's dismissal of Maria Theresia Rosler's appeal regarding a traffic violation notice served via postal mail in Germany. Rosler argued the notification was void because the Hague Convention barred postal service for administrative acts in Germany, while the lower court incorrectly applied the Brussels Regulation. The court held that the Brussels Regulation excludes administrative matters and the German reservation prohibits postal notification for such acts, requiring assistance from the central authority instead.

Regesto Legislator

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Reg. CE 1393/2007; Convenzione di Strasburgo del 1977: The notification of traffic violation notices via postal service is invalid against residents in states with reservations under the Hague Convention, as the Brussels Regulation excludes administrative acts and the state's reservation precludes direct postal notification.

Parole chiave

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Hague Convention notification postal service reservation administrative act validity traffic violation notice Brussels Regulation exclusion central authority assistance nullity of service finzione di notifica postale

Disposizioni normative citate

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Reg. CE 1393/2007
Convenzione di Strasburgo del 24/11/1977
1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio e la mancata applicazione della Convenzione di Strasburgo del 24/11/1977, in relazione all'art.
art. 201 del codice della strada
art. 11 della Convenzione di Strasburgo
art. 360 n. 3 c.p.c.
1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio e la mancata applicazione della Convenzione di Strasburgo del 24/11/1977, in relazione all'art. 360 n.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 2866 del 2021
Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 2866 del 2021, hanno affermato, con riguardo alla notifica di verbale di accertamento ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 9606-2020 proposto da: ROSLER MARIA THERESIA, rappresentata e difesa dall'Avvocato PIETRO PETROCCHI e dall'Avvocato MASSIMO SCARDIGLI per procura speciale agli atti; - ricorrente - contro COMUNE DI FIRENZE, rappresentata e difesa dall'Avvocato ANDREA SANSONI e dall'Avvocato DEBORA PETRINI per procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 2583/2019 del TRIBUNALE DI FIRENZE, depositata il 10/9/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/4/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA Il tribunale, con sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello che Maria Theresia Rosler aveva proposto avverso la sentenza con la quale, a sua volta, il giudice di pace aveva respinto l'opposizione che la stessa aveva presentato nei confronti del verbale di accertamento della violazione del codice della strada del 18/8/2016. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto l'infondatezza del motivo con il quale l'opponente aveva dedotto la nullità del verbale per inesistenza della notifica in quanto eseguita in Germania per il tramite del servizio postale.

Il tribunale, al riguardo, ha osservato che il codice della strada, prevedendo l'applicazione degli artt. 136- 151 c.p.c., equipara il verbale ad un atto giudiziario e che la normativa da applicare è, pertanto, quella contenuta nell'art. 14 del Regolamento CE 1393/2007, il quale consente a ciascuno degli Stati membri di notificare o comunicare gli atti giudiziari alle persone residenti in altri Stati direttamente tramite i servizi postali, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente. Maria Theresia Rosler, con ricorso notificato il 5/3/2020, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza.

Il Comune di Firenze ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la falsa applicazione del Regolamento CE n. 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio e la mancata applicazione della Convenzione di Strasburgo del 24/11/1977, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la notifica all'estero di un verbale di contravvenzione alle norme del codice della strada fosse regolata dal citato Regolamento senza, tuttavia, che, trattandosi di un atto amministrativo e non giudiziario, la notifica dello stesso all'estero è disciplinata dalla Convenzione di Strasburgo del 24/11/1977, alla quale hanno aderito sia Ric. 2020 vi. 9606 - Sez. 6-2 - CC 29 aprile 2021 l'Italia, che l'ha ratificata con la I. n. 149 del 1983, che la Germania, la quale, però, con la sua legge di ratifica, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 11, comma 2, della Convenzione, non ha consentito che nel suo territorio la notifica degli atti amministrativi possa avvenire tramite posta, con la conseguenza che notifica del verbale, così come effettuata dal Comune, non è affetta da nullità suscettibile di sanatoria ma di inesistenza giuridica.

2. Il motivo è fondato, nei termini che seguono, con assorbimento degli altri. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 2866 del 2021, hanno affermato, con riguardo alla notifica di verbale di accertamento ai sensi dell'art. 201 del codice della strada effettuata a mezzo posta dal Comune di Firenze nei confronti di cittadino tedesco residente in Germania, che la notifica a persona residente in altro Stato membro dell'Unione europea del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada non può essere eseguita ai sensi del Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale esclude espressamente dal suo ambito di applicazione la materia "fiscale, doganale ed amministrativa" (nella quale rientra il verbale di accertamento in quanto atto amministrativo rientrante nell'esercizio di pubblici poteri), né, nei confronti di un cittadino tedesco, può procedersi ai sensi dell'art. 11 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977 (ratificata con la I. 21 marzo 1983, n. 149) - che consente la notificazione diretta a mezzo del servizio postale dei documenti in materia amministrativa - poiché la Germania ha apposto specifica riserva volta ad escludere la facoltà di notifica per posta di detti atti, dovendosi dunque ricorrere - per la notificazione e a pena di nullità (suscettibile di sanatoria) - all'assistenza Ric. 2020 n. 9606 - Sez. 6-2 - CC 29 aprile 2021 7 dell'autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione a norma dell'art. 2 della citata Convenzione.

3. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Firenze che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Firenze che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione C