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Decreto — n. 41639/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismissed appeal; tax authority extinguished proceedings via simplified settlement under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 41639/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the tax authority submitted a simplified settlement request and the taxpayer paid the due amount. The authority argued that no party requested the specific hearing for settlement declaration within the statutory deadline, triggering automatic termination under Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018. Consequently, the court ruled the process ended by expiration of the term, leaving procedural costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile: When the statutory period for requesting a settlement hearing expires without such request or denial, the tax litigation extinguishes automatically, and the party who advanced costs bears the expenses.

Parole chiave

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tax litigation extinction simplified settlement procedure D.L. 119/2018 automatic termination of proceedings allocation of procedural costs tax authority settlement expiration of hearing request proseguimento dell'erogazione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 8, 9 e 10 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Art. 6, comma 13 del d.l. n. 119 del 2018
Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 24897/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Gastaldi Anna Margherita, Gastaldi Silvia, Galvagno Cinzia e Galvagno Gianbartolo, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Claudio Massa e Costanza Acciai, con domicilio eletto in Roma, via nicola Ricciotti, n. 11, presso lo studio di quest'ultimo; 5 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 475/38/14, ‘5) pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 20091T002505000. ))`/\ pl) Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO L PROCESSO Roma ri 5 DC DEPOSITATO IN CAN LERIA I „ 2 Il.,Presidente oggi, 2701c Q21