Cassation court dismisses appeal as tax procedure extinguished by statutory time limit expiration without party request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the hearing fixation within the statutory deadline. The Regional Tax Commission had already ruled on the matter, but the specific time limit for the simplified procedure expired on December 31, 2020. Consequently, the Court dismissed the appeal and assigned procedural costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically upon the expiration of the statutory time limit for requesting hearing fixation if no party exercises this right, rendering subsequent appeals inadmissible.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 6721/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro E Roloctojc ‘-i-,Lsceré Bortolussi Stefano, rappresentata e difesa djJAvv.1Cinque Vincenzo,V con domicilio eletto in Roma, via della Scrofa, n. 57, presso lo studio dell'Avv. Russo Corvace Giuseppe; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Friuli Venezia Giulia n. 398/8/15 3)V\ pronunciata con riferimento agli atti impositivi n.TI9010102154- TI9010102207.
Vista (Vi la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma i D i C. 2321 DEPOSITATO IN CAN LENA oggi, 2 7 I C 20111