Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline expired. The Regional Tax Commission had already issued a decision in 2018, but the appeal remained pending until December 2020 without any procedural motion to continue. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically under the specific time limit provisions of the 2018 tax reform decree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished by the lapse of the time limit for requesting a hearing if the parties do not file the necessary request within the prescribed period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7827/2019 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende ; contro Groupama Assicurazioni SpAe,e0.p. ..i' T-0 v.:<, O; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Re gionale del Lazio n. 5726/04/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TJB030200373. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione a gevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 4 0- Z:12(q.if L..43 .1A-2..Q3A„ I Presidente IL CANCELLIERE ESPERTO Dort.